[A] Sulla necessità di distinguere tra la responsabilità per l’illecito conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza che grava sul dirigente e la responsabilità per mancata pubblicizzazione dell’incarico che grava su altri uffici. [B] Nel determinare la responsabilità erariale per illegittimo conferimento di un incarico esterno la liquidazione del danno va effettuata in misura pari al danno effettivo, detratti i vantaggi arrecati all’amministrazione. [C] Sui casi in cui l’affidamento diretto di incarichi di consulenza può ritenersi comunque legittimo anche in assenza di procedura comparativa
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